Dopo il post sulle etichette di lavaggio e affini, oggi vi parlerò delle etichette obbligatorie che devono esserci sulle calzature destinate alla vendita al consumatore finale.
Molto spesso ci sono solo dei simboli, senza nessuna scritta, pertanto è importante conoscere il significato di queste immagini.
Nell’etichetta ci saranno tre simboli che rappresentano le tre parti della scarpa, accomganati da simboli che indicano il materiale usato. Eccoli:
TOMAIA: è la superficie esterna della calzatura, attaccato alla suola esterna. | |
RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA: fodera e sottopiede che costituiscono l’interno della calzatura. | |
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SUOLA ESTERNA: superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura e che costituiscono l’interno della calzatura. |
I materiali usati possono essere i seguenti:
CUOIO E PELLE Indica la pelle od il pellame di un animale che conservi la sua struttura fibrosa originaria, debitamente conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati oppure no. Il cuoio è anche ottenuto da pellami o pelli tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. I fogli composti da particelle fibrose, pezzetti o polveri (derivanti da pelli o pellami disintegrati meccanicamente o ridotti mediante procedimenti chimici, prevedendo anche l’utilizzo di elementi leganti) non sono considerati cuoio. L’eventuale strato di rivestimento del cuoio non può essere superiore a 0.15 mm. |
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CUOIO PIENO FIORE Indica la pelle che comporta la grana originaria della pelle, quale si presenta quando l’epidermide sia stata ritirata, e comunque senza che alcuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante i procedimenti di sfioritura, scarnatura o spaccatura. |
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CUOIO RIVESTITO Si tratta di prodotto nel quale lo strato di rivestimento del cuoio (o l’accoppiatura a colla) non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, ma è comunque superiore a 0.15 mm. |
MATERIE TESSILI naturali e sintetiche o non tessute Si tratta dei prodotti disciplinati dalla legge 883/1973 (che recepisce la direttiva 71/307/CEE), dal D.P.R. 515/76 regolamento di esecuzione della legge 883/73, dalla legge 669/86 (che recepisce la direttiva CEE n. 83/623) e dal D.M. 12.10.1987 (che recepisce la direttiva 87/140/CEE). |
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ALTRE MATERIE diverse da quelle descritte |